Articolo 1 - La norma stabilisce l'erogazione di un contributo, per l'anno 2007, di 60 milioni di euro, al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità della regione Calabria.
L'onere è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine è integrato del suddetto importo mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.